LINEA VITA INDUSTRIALE

Sulla base del DLG.S. 81/2008 e successive Leggi Regionali, l'nstallazione di dispositivi di ancoraggio permanenti (linea vita) è obbligatorio quando la copertura diventa “luogo di lavoro”.
La normativa sulle linee guida attualmente in vigore, viene espressa nell’ Art. 115. (coordinato con il D.lgs. 106/2009), riguardante i Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
-
assorbitori di energia
-
connettori
-
dispositivo di ancoraggio
-
cordini
-
dispositivi retrattili
-
guide o linee vita flessibili
-
guide o linee vita rigide
-
imbracatura
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

















